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Per la Corte costituzionale comuni e regioni possono regolamentare gli affitti brevi

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 186 del 16 dicembre 2025, ha respinto le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Governo contro alcune norme della Legge della Regione Toscana 31 dicembre 2024, n. 61 (il “Testo unico del turismo”), che attribuiscono a regione e comuni il potere di disciplinare gli affitti brevi e altre attività turistico-ricettive.

Regione Toscana vs Governo: cosa è successo

Il Governo aveva impugnato davanti alla Corte costituzionale diversi articoli della legge regionale toscana, ritenendo che intervenissero su materie di competenza statale anziché regionale e che violassero principi costituzionali, in particolare:

  • il diritto di proprietà e la libertà d’impresa;

  • la materia dell’ordinamento civile, che secondo il Governo sarebbe riservata allo Stato.

La legge regionale toscana n. 61/2024 è invece stata giudicata dalla Corte costituzionalmente legittima nei suoi principi fondamentali: la Consulta ha ritenuto che la disciplina del turismo e degli insediamenti turistici – compresi gli affitti brevi e le attività extra-alberghiere – rientri nelle competenze legislative delle regioni e che comuni e regioni siano i soggetti più adatti a gestire tali questioni in ragione della loro conoscenza del territorio.

Le principali norme confermate

Tra le disposizioni della legge regionale toscana giudicate costituzionalmente valide dalla Corte ci sono:

  • L’obbligo di destinazione d’uso turistico-ricettiva per gli immobili utilizzati in modo stabile per attività ricettive extra-alberghiere, con esclusione della residenza ordinaria, a partire dal 1° luglio 2026. Corte Costituzionale

  • La possibilità per i comuni ad alta densità turistica e per i capoluoghi di regione di adottare regolamenti per definire criteri e limiti relativi alle locazioni turistiche brevi, inclusi tetti numerici, requisiti e politiche per zone omogenee. extralberghiero.it

  • La legittimità di limiti alla capacità ricettiva di un singolo operatore e la possibilità per i comuni di fissare regole più restrittive rispetto a quelle regionali. Corte Costituzionale

In sostanza, la Corte ha ritenuto che queste norme rientrino nella materia “turismo” (competenza legislativa regionale), e non costituiscano un’invasione delle competenze statali in materia di ordinamento civile, né una violazione ingiustificata dei diritti costituzionali contestati dal Governo. Corte Costituzionale

Perché questa sentenza conta

Il principio affermato dalla Corte costituzionale è chiaro: la disciplina degli affitti brevi e delle attività turistico-ricettive, quando incide sull’assetto urbano, sulla disponibilità di alloggi e sul governo del territorio, può essere regolata da regioni e comuni nell’ambito delle loro competenze. extralberghiero.it

Questo non significa che le regole non debbano rispettare i principi costituzionali di proporzionalità e non discriminazione, ma la sentenza conferma un ampio margine di discrezionalità normativa per gli enti locali.

La pronuncia potrebbe avere ripercussioni anche al di fuori della Toscana, con altre regioni italiane pronte a chiedere strumenti analoghi per bilanciare turismo, mercato degli affitti e qualità della vita nei centri urbani.